Art. 3.
(Istituzione della figura professionale del mediatore linguistico culturale).

      1. Al fine di garantire l'effettività del diritto di cui all'articolo 1, comma 2, è

 

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istituita la figura professionale del mediatore linguistico culturale, di seguito denominato «mediatore». Esso svolge le seguenti funzioni:

          a) provvede all'accoglienza e all'inserimento degli studenti stranieri nelle classi della scuola dell'obbligo al fine di fornire ai docenti un adeguato supporto;

          b) favorisce il rapporto tra l'istituzione scolastica e le famiglie svolgendo, in collaborazione con i docenti e, in ogni caso, con il loro apporto, funzioni di orientamento in ordine alle attività educative e didattiche e al tutorato degli studenti;

          c) supporta la comunicazione tra studenti e docenti e tra docenti e famiglie, nonché la comprensione dei linguaggi disciplinari e il consolidamento degli apprendimenti;

          d) promuove la valorizzazione della lingua e della cultura di origine degli studenti;

          e) propone progetti di educazione interculturale;

          f) partecipa alle attività extrascolastiche per gli studenti al fine di integrare e di estendere l'attività educativa in continuità e in coerenza con l'azione della scuola;

          g) collabora agli scambi culturali ai sensi dell'articolo 394 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

      2. Il mediatore opera nelle istituzioni scolastiche nelle quali si realizza il diritto all'istruzione ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.